C’è una domanda che rimane irrisolta da troppi anni nei corridoi dei convegni infermieristici italiani, nelle aule universitarie e nei tavoli istituzionali: come si costruisce un’architettura professionale coerente quando le norme che la dovrebbero sorreggere non si evolvono come dovrebbero e si contraddicono tra loro?
La risposta che l’Italia ha offerto nel biennio 2025-2026 è stata, nella sua paradossale lucidità, degna di un paese che conosce bene i propri problemi e sceglie con cura di non risolverli: abbassare il pavimento con il DPCM del 28 febbraio 2025 — che istituisce l’Assistente Infermiere con 500 ore di formazione — e alzare il soffitto con il DM del 6 febbraio 2026, che istituisce percorsi magistrali specialistici distinti per la laurea magistrale in scienze infermieristiche.
Il piano nobile, quello che avrebbe dovuto ospitare la pratica avanzata propriamente intesa, resta vuoto. E vacante, per di più, in modo istituzionalmente ratificato.
Un decreto che promette e non mantiene
Il DM del 6 febbraio 2026 è, formalmente, un progresso, nel solo campo formativo, lasciando ampi vuoti applicativi. Porta la firma di un lavoro lungo — il Tavolo tecnico su Infermieristica istituito nel febbraio 2023 - sviluppato in assenza delle rappresentanze scientifiche e di una visione europea - e risponde alla volontà di distinguere un percorso A orientato al management, alla formazione e alla ricerca e introdurre un percorso B articolato in tre indirizzi specialistici: cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, cure neonatali e pediatriche, cure intensive e dell’emergenza. Fin qui, potrebbe esserci anche qualche aspetto ragionevole. Il problema non è ciò che il decreto fa. È ciò che lascia irrisolto presentandolo come risolto.
Chi legga con attenzione gli obiettivi qualificanti del percorso B scopre che la principale innovazione di competenze attribuita all’infermiere “specialista”(non di pratica avanzata) – in possesso di laurea magistrale - rispetto al collega generalista consiste nel potere di “prescrivere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili, tecnologie specifiche o altro, necessari a garantire continuità e sicurezza delle cure”. Presidi. Ausili. Non la prescrizione farmacologica autonoma per condizioni croniche stabili, non poter individuare indipendente la necessità di accertamenti diagnostici, non la gestione autonoma di episodi di cura senza la co-supervisione medica — come avviene in oltre ottanta paesi nel mondo.
Questa limitazione non è un dettaglio tecnico. È la cartina di tornasole del fatto che il decreto ha preferito avanzare sul terreno che doveva essere meno conflittuale (tra l’altro con contenziosi presenti e futuri già presentati dalla classe medica) — quello delle presidi e degli ausili — evitando accuratamente il terreno che conta davvero per la pratica avanzata: l’autonomia clinica decisionale, la prescrizione farmacologica, poter dare “ordini” diagnostici. Mi si consenta una nota di affettuosa ironia: trent’anni di dibattito professionale per aggiungere al repertorio dell’infermiere questo tipo di prescrizione, lasciando tra l’altro nell’interderminatezza organizzativa, giuridica e contrattuale è, obiettivamente, una conclusione più adatta a una vignetta satirica che ad un provvedimento presentato come evolutivo.
La confusione tra specialistica e avanzata: il vizio di origine
Il vero problema non è nella timidezza del singolo articolato normativo. È nella confusione concettuale che il decreto cristallizza invece di risolvere. CNAI da decenni oramai, sia con l’adattamento dei documento delle più grandi, autorevoli e riconosciute organizzazioni infermieristiche (ICN, EFN, EFNNMA) sia con documenti congiunti con altre società scientifiche o con le le definizioni ICN adattate in italiano dalla CNAI nel luglio 2025, ha provato a chiarire con una precisione che le istituzioni italiane farebbero bene a frequentare più assiduamente: pratica specialistica e pratica avanzata non sono la stessa cosa, non sono interscambiabili, e confonderle è il principale ostacolo alla costruzione di un’architettura professionale coerente.
L’assistenza infermieristica specialistica descrive la competenza approfondita in un ambito clinico, organizzativo, di consulenza o di ricerca specifico. È un arricchimento del profilo dell’infermiere generalista — acquisibile attraverso un Master di I livello — o esperienza approfondita nel settore, che opera entro il medesimo perimetro abilitativo. L’infermiere specialista è il punto di riferimento di area, il garante della qualità assistenziale specialistica: non cambia il livello di abilitazione, cambia la profondità della competenza in un dominio definito.
L’assistenza infermieristica avanzata, al contrario, non si riferisce in fase iniziale ad alcun approfondimento tematico bensì — come stabilito dalle linee guida ICN 2020 e dal framework EFN — a un livello esteso, espanso ed ampliato di esercizio professionale che richiede formazione di secondo livello, Laurea Magistrale, e ove possibile un differente livello di abilitazione supplementare, comprensivo di autorità diagnostica, prescrittiva, di invio a consulto e di gestione autonoma di episodi di cura complessi. La differenza non è di grado: è di natura.
Il DM 6 febbraio 2026 produce percorsi che si muovono su questo discrimine con l’incertezza di chi sa di essere su un terreno scivoloso ma non vuole ammetterlo. L’infermiere specialista in cure intensive è chiamato a “gestire situazioni di emergenza urgenza attraverso l’applicazione di manovre rianimatorie avanzate e dei relativi trattamenti farmacologici in conformità con algoritmi di rianimazione” — competenza che per contenuto dovrebbe appartenere alla pratica avanzata — ma è collocato in un perimetro abilitativo che non gli riconosce alcun secondo livello. L’infermiere specialista in cure primarie deve “attivare proattivamente percorsi di prevenzione e clinico-assistenziali di presa in carico personalizzando gli interventi previsti da protocolli o PDTA” — che senza una piena e riconosciuta autonomia prescrittiva resta come capacità molto monca. Entrambe queste figure nell’ordinamento italiano, rimangono come livello di abilitazione giuridicamente equivalenti, tranne per il percorso formativo, al collega generalista. L’architettura promette il piano nobile e consegna un soppalco.
Il modello a tre livelli che l’Italia non ha ancora
La CNAI, sulla base delle indicazioni delle principali organizzazioni internazionali come EFN, EFNNMA, WHO e ICN e in un documento di prossima presentazione, la Carta Nazionale per l’Empowerment delle Professioni Sanitarie, ha indicato con chiarezza il modello di riferimento: tre livelli distinti, coerenti, ciascuno necessario e nessuno sostituibile dall’altro, tutti radicati nell’università come unico centro formativo legittimo.
Il primo livello è quello l’infermiere generalista, titolare della Laurea triennale abilitante — 4.600 ore, 180 CFU, allineata alla Direttiva europea 2013/55/UE. Il profilo giuridico di questo professionista è definito dal DM 739 del 14 settembre 1994, che all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), stabilisce che l’infermiere identifica i bisogni di assistenza infermieristica, formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale. La pianificazione assistenziale non è un’attività accessoria né una funzione delegata da altri: è responsabilità propria, diretta e inalienabile dell’infermiere, sancita dalla norma primaria di riferimento della professione da trent’anni. Il fatto che molti contesti organizzativi la trattino come tale è già una conquista; il fatto che vada ancora riaffermata è una sconfitta.
Il secondo livello è l’infermiere specialista, titolare di Master di I livello in uno dei domini disciplinari clinicamente significativi — area critica, salute mentale, area comunitaria, emergenza territoriale o di ampia esperienza nel settore (i.e. area nefrologica). Opera entro il perimetro abilitativo del primo livello, lo arricchisce con profondità disciplinare, auspicabilmente da certificare, costituisce il riferimento di area nei team multiprofessionali. È qui che le Società Scientifiche e le organizzazioni infermieristiche non governative hanno — e devono rivendicare — un ruolo costitutivo e insostituibile, non subordinato alle istituzioni come gli Ordini.
Il terzo livello è l’infermiere di pratica avanzata, titolare di Laurea Magistrale con connotazione clinica e di un secondo livello di abilitazione supplementare che include autorità diagnostica, prescrittiva, di invio a consulto e di gestione autonoma.
La proposta della CNAI era ed è la Laurea Magistrale in Assistenza Infermieristica Avanzata (con orientamento legato all’area di comunità (NP) e all’area clinica (CNS), ed ove il fabbisogno lo giustifichi, la previsione di una area anche più estesa come formazione - in anestesia e rianimazione — in coerenza con la Matrice EFN 3+1 e con le indicazioni di ICN e WHO. Non si sovrappone a questi percorsi: la affianca, con finalità diverse, servendo un bisogno diverso del sistema sanitario e un diverso progetto di sviluppo professionale.
Le figure di supporto.
Il modello a tre livelli non si chiude su se stesso: accanto ad esso, e non in alternativa, va ripensata la figura degli Operatori Socio Sanitari e, più in generale, delle figure di supporto. La CNAI, nella Carta Nazionale per l’Empowerment delle Professioni Sanitarie di prossima pubblicazione e condivisa con altre organizzazioni professionali, è esplicita: la risposta alla carenza infermieristica non è la diluzione delle competenze proprie della professione né la creazione di ulteriori figure intermedie ibride e normativa incerta come l’Assistente infermiere voluto fortemente dagli Enti regolatori. È un sistema integrato dove ciascun operatore di supporto sia formato, riconosciuto e valorizzato nel proprio ruolo specifico, con standard formativi nazionali uniformi e percorsi di sviluppo professionale chiari. L’OSS ben formato, adeguatamente valorizzato contrattualmente e inserito in équipe con infermieri competenti, è una risorsa. L’OSS, con qualche centinaia di ore formazione supplementare ridenominato Assistente infermiere ed usato come sostituto dell’infermiere è un rischio clinico e un errore di sistema.
La certificazione delle competenze: il pilastro mancante
Il modello a tre livelli regge solo se si costruisce intorno ad esso un sistema robusto di certificazione delle competenze, volontaria. È il punto che il DM MUR 2026 non affronta e che rischia di rendere vana l’intera operazione. Come chiarito nel documento definitorio di CNAI del NOII del 2023, la certificazione professionale è il processo con cui un ente non governativo (quindi non gli Enti regolatori) — tipicamente un’Associazione o una Società Scientifica — riconosce a tempo determinato una credenziale a un professionista dopo aver verificato che questi ha soddisfatto criteri predeterminati e standardizzati. E’ di natura volontaria. Il suo scopo è assicurare al pubblico, alle organizzazioni e ai datori di lavoro che quel professionista padroneggia un corpus di conoscenze e competenze in una specifica area di esercizio, con requisiti di rinnovo periodico che garantiscano qualità costante.
Senza questo sistema, si continuano a produrre titoli accademici distinti, ma senza corrispondenti credenziali professionali certificate da soggetti terzi, senza riconoscimento contrattuale differenziato, senza leva economica che premi l’investimento formativo. Le Società Scientifiche sono i soggetti naturali per questo ruolo — non in modo subordinato alle istituzioni, ma in modo costitutivo: definendo gli standard di competenza, costruendo i percorsi di valutazione, garantendo la qualità nel tempo. La certificazione deve essere progressiva e coerente con l’architettura dei livelli: distinta per il livello specialistico e per il livello avanzato, con criteri di accesso, contenuti e requisiti di rinnovo che riflettano la differenza di natura — non di grado — tra i due profili. Senza questo pilastro, seppur volontario e non obbligatorio, anche l’architettura meglio progettata è destinata a cedere.
Il vuoto giuridico e il suo costo in vite umane
Il DM MUR istituisce classi di laurea. Non può fare altro: non modifica, né avrebbe potuto farlo autonomamente, il quadro abilitativo. Senza un intervento legislativo che ridefinisca l’ambito di esercizio differenziato per livello formativo, il decreto produce laureati magistrali specialisti con il medesimo perimetro normativo. Come ci si presenterebbe, dotando qualcuno di una patente nautica avanzata in un paese che ha smantellato i porti.
Il Report ICN per la Giornata Internazionale degli Infermieri 2026, curato dalla CNAI nella versione italiana, documenta il costo dell’inerzia: il 79% degli infermieri nei paesi OCSE dichiara di essere troppo qualificato per le funzioni svolte quotidianamente; il 38,4% manifesta intenzione di abbandonare la professione; in Italia mancano oltre centomila infermieri, con una densità di 6,9 ogni mille abitanti contro la media europea di 8,4. Nel frattempo, la ricerca internazionale dimostra che ogni aumento del 10% di infermieri laureati negli ospedali riduce la mortalità dei pazienti del 7% e che ogni ora aggiuntiva di assistenza da parte di infermieri laureati è associata a una riduzione del 3% del rischio di morte. Altro che proporre l’assistente infermiere come soluzione. Questi non sono dati astratti. Sono vite — vite che si sarebbero potute salvare con un’architettura professionale degna di questo nome.
Il tempo è finito
L’Italia ha avanzato verso il basso con l’Assistente Infermiere e verso un soppalco normativo con il DM delle laurea magistrali “specialistiche” 2026. Ha fatto entrambe le cose con il bollino, con firma ministeriale e con la soddisfazione burocratica di chi ritiene di aver risposto a una domanda che non aveva letto fino in fondo. Ha lasciato irrisolto ciò che conta davvero: il riconoscimento contrattuale e giuridico differenziato per chi detiene un Master di I livello e per chi detiene una Laurea Magistrale; il secondo livello abilitativo per l’infermiere di pratica avanzata; il sistema nazionale di certificazione volontaria delle competenze che dia sostanza economica e professionale ai titoli accademici; e una norma primaria che aggiorni finalmente il DM 739/1994, lasciando la centralità dell’infermiere in possesso di laurea abilitante, trent’anni dopo la sua promulgazione, perché nessun sistema professionale può reggere su fondamenta concepite nell’era pre-digitale.
La CNAI non ha mai smesso di proporre. Ha proposto e adattato strumenti definitori rigorosi, concreti, verificabili, replicabili, in linea gli standard internazionali — ICN, OMS, EFN. Quello che manca non è la proposta. Manca la risposta.
La strada è segnata. Il sentiero non è ancora aperto. E i pazienti, nel frattempo, non aspettano — e nemmeno gli infermieri che stanno scegliendo altre professioni o andare a esercitare quella stessa professione in paesi che riconoscono il valore degli infermieri e hanno già costruito l’architettura che l’Italia continua a rimandare.
Fonti:
DM MUR 6 febbraio 2026, n. R.0000159 (LM/SNT1-A e LM/SNT1-B); DM Ministero della Sanità 739/1994; DPCM 28 febbraio 2025; Documento definitorio NOII, CNAI 2025; Adattamento italiano definizioni ICN, CNAI luglio 2025; EFN Nursing Matrix 3+1; ICN Guidelines on Advanced Practice Nursing 2020; ICN IND Report 2026, ed. italiana CNAI; Carta Nazionale per l’Empowerment delle Professioni Sanitarie, CNAI 2025; Direttiva 2013/55/UE.

